Statuto
Gli statuti rappresentano la legge fondamentale di swiss active. Qui di seguito troverete una panoramica dettagliata degli statuti di swiss active.
Art. 1 Nome e sede sociale
Sotto il nome di swiss active esiste un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero ZGB con sede a Zurigo.
Art. 2 Scopo
swiss active lavora per proteggere e promuovere gli interessi comuni dei centri fitness e di altre organizzazioni di esercizio.
swiss active mira a migliorare e garantire la qualità dei fornitori di esercizi per la promozione della salute. swiss active ha anche lo scopo di far conoscere le informazioni rilevanti per l’industria all’utente finale e alle parti correlate.
Art. 2a Principi etici
swiss active si impegna per uno sport sano, pulito, rispettoso, equo e di successo. Essa incarna questi valori trattando gli altri con rispetto, agendo e comunicando in modo trasparente, sia attraverso i suoi organi che i suoi membri. swiss active riconosce l’attuale “Carta Etica” dello sport svizzero e diffonde i suoi principi tra i suoi membri.
swiss active è soggetta allo Statuto Etico dello sport svizzero (“Statuto Etico”). swiss active si assicura che tutte le persone, nella misura in cui appartengano o possano essere attribuite a swiss active, prendano conoscenza dello Statuto Etico come guida. I singoli membri sono responsabili in modo autonomo dell’attuazione e del rispetto dello Statuto Etico.
Le presunte violazioni dello Statuto Etico sono esaminate da Swiss Sport Integrity. La Camera Disciplinare dello sport svizzero (di seguito: “Camera Disciplinare”) è competente per valutare e sanzionare le violazioni accertate dello Statuto Etico. La Camera Disciplinare applica le sue norme procedurali. Le decisioni della Camera Disciplinare possono essere impugnate presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata, escludendo i tribunali statali.
Art. 3 Adesione
L’adesione è aperta a tutte le persone giuridiche o società individuali che sono attive nel settore del movimento e della salute.
Le associazioni di categoria, le associazioni professionali o le istituzioni educative che non gestiscono esse stesse un centro fitness o un’organizzazione certificata per altre offerte di esercizi non possono diventare membri dell’associazione. Sono liberi di unirsi al comitato consultivo.
L’associazione ha le seguenti categorie di membri:
- Catena di centri
- Centri fitness per membri
- Fornitori individuali di offerte di attività fisica
Art. 3a Doveri dei membri
Ogni membro è obbligato a contribuire alla realizzazione dello scopo statutario e a sostenere la reputazione dell’associazione.
Ogni membro è obbligato a pagare la quota associativa annuale. L’importo della quota associativa annuale sarà determinato da una risoluzione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio.
A seconda della categoria, possono essere stabilite diverse quote di adesione. La fissazione di quote associative più alte richiede l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Art. 3b Cessazione dell’affiliazione
L’adesione scade quando:
- Dimissioni
- Esclusione
- Morte nel caso delle persone fisiche, perdita della capacità giuridica nel caso delle persone giuridiche
Le dimissioni si effettuano per mezzo di una dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, la quota associativa per l’anno in corso rimane dovuta. L’adesione può essere revocata con un preavviso di sei mesi alla fine dell’anno solare.
L’esclusione può avvenire senza indicarne il motivo. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell’esclusione. Decide infine che esiste una possibilità di appello all’assemblea generale.
Art. 4 Organi
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea generale
- il Consiglio di Amministrazione
- l’amministratore delegato
- i revisori dei conti
Art. 5 Assemblea Generale
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Sarà composto da tutti i membri dell’Associazione e si riunirà fisicamente dopo essere stato convocato dal Consiglio Direttivo o, dopo una decisione del Consiglio Direttivo, si terrà sotto forma di votazione per iscritto o per e-mail. Lo scrutinio è incluso nel concetto dell’assemblea generale.
Art. 5a Convocazione
L’assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro i primi sei mesi dell’anno. L’invito all’Assemblea Generale deve essere fatto almeno 30 giorni prima per iscritto o per e-mail dal Consiglio Direttivo, indicando l’ordine del giorno.
Un’Assemblea Generale Straordinaria sarà convocata per risoluzione del Consiglio, su richiesta di un quinto dei membri o su richiesta dei Revisori dei Conti. L’invito deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.
Art. 5b Proposte
Le mozioni all’attenzione dell’Assemblea Generale Ordinaria devono essere presentate per iscritto al Presidente con almeno due settimane di anticipo. Nel caso di un’assemblea generale straordinaria, questo periodo è di cinque giorni.
Art. 5c Compiti e competenze
I compiti e le competenze dell’assemblea generale sono:
a) Approvazione del verbale dell’ultima riunione generale
b) la fissazione della quota associativa annuale
c) Elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio e dei Revisori dei conti
d) Accettazione della relazione annuale, dei conti annuali e della relazione dei revisori
e) Decisione sul discarico dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti
f) Trattare le mozioni del consiglio e dei membri
g) decidere sugli affari importanti che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione
h) adottare e modificare gli statuti
i) scioglimento dell’associazione
Art. 5d Presidenza dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o da un presidente nominato dal Consiglio.
Art. 5e Attuazione
Le risoluzioni dell’assemblea generale sono approvate con voto palese. Il voto sarà a scrutinio segreto solo se ciò è espressamente richiesto dalla maggioranza dei membri presenti.
Il voto per delega non è consentito alle persone fisiche. Le persone giuridiche esercitano i loro diritti di voto attraverso un rappresentante autorizzato.
Il membro interessato è escluso dal diritto di voto quando si tratta di una risoluzione sul proprio scarico, su una transazione legale o su una controversia legale tra un membro e l’Associazione.
Art. 5f Diritto di voto
I diritti di voto dei membri sono calcolati in base al numero di centri fitness gestiti e certificati da questo membro. Per ogni centro fitness che è gestito e certificato, ottengono un voto. Il numero di voti per membro con più centri fitness è determinato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni anno solare. Il Consiglio d’Amministrazione emette a tal fine un regolamento che stabilisce in dettaglio le modalità di determinazione dei voti.
I nuovi membri senza palestre che offrono altri programmi di esercizio hanno un voto ciascuno.
Art. 5g Adozione di risoluzioni
Con riserva dell’articolo 5h qui di seguito, l’Assemblea Generale deciderà sui seguenti affari con una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti:
- Modifiche agli articoli dell’associazione
- Fusione con un’associazione simile
- Scioglimento dell’Associazione (e uso dei proventi della liquidazione)
Le altre risoluzioni dell’Assemblea Generale richiedono la maggioranza semplice dei voti dei membri presenti.
In caso di parità, il presidente esprime il voto decisivo.
Art. 6a Composizione
Il consiglio di amministrazione (incluso il presidente/la presidente) è composto da un massimo di 11 membri; se possibile, deve avere almeno 5 membri. Viene eletto per un mandato di due anni; è possibile una rielezione.
Ad eccezione del presidente/della presidente, i membri del consiglio di amministrazione devono essere, al momento della loro elezione, rappresentanti, organi o dirigenti di un’associazione membro. Se un membro del consiglio di amministrazione non soddisfa più questi requisiti, deve dimettersi dal consiglio al più tardi alla prossima assemblea generale ordinaria. La composizione del consiglio deve rappresentare in modo equilibrato le diverse categorie e regioni dei membri.
Art. 6b Costituzione e convocazione delle riunioni
Ad eccezione del Presidente, che è eletto dall’Assemblea Generale, il Consiglio si costituisce da solo. Viene convocato su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio o dei Revisori.
Art. 6c Adozione di risoluzioni
Il consiglio di amministrazione è deliberante se sono presenti almeno la metà di tutti i membri del consiglio. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il presidente/la presidente può dare il voto decisivo. Le decisioni per circolazione richiedono il consenso unanime di tutti i membri del consiglio di amministrazione.
Nel prendere decisioni relative agli affari del consiglio di amministrazione che coinvolgono interessi individuali di un membro del consiglio o che in altro modo causano un conflitto di interessi che renderebbe inappropriata la partecipazione del membro alla decisione, il membro interessato deve astenersi dalla votazione.
Art. 6d Compiti e competenze
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’attuazione e dell’esecuzione delle risoluzioni dell’Assemblea Generale. Gestisce l’associazione e prende tutte le misure necessarie per raggiungere lo scopo dell’associazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri che non sono espressamente assegnati ad un altro organo dell’Associazione. Questi sono in particolare:
a) la preparazione e la convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie (anche sotto forma di votazione)
b) la decisione sull’ammissione e l’eventuale esclusione dei membri
c) il controllo del comportamento conforme allo statuto, la redazione di regolamenti e l’amministrazione dei beni dell’associazione
d) i conti
e) l’elezione del direttore esecutivo.
Art. 6e Rappresentanza
Il comitato esecutivo rappresenta l’associazione all’esterno. I membri del consiglio di amministrazione firmano congiuntamente con un altro membro del consiglio di amministrazione o con l’amministratore delegato. I membri del consiglio non possono essere rappresentati da altri membri del consiglio durante le riunioni del consiglio. A tal fine, è sufficiente una notifica scritta preventiva via e-mail al Presidente.
Art. 6f Commissioni e gruppi di lavoro
Il consiglio esecutivo può convocare commissioni e gruppi di lavoro in qualsiasi momento. Il Consiglio Esecutivo ha il diritto di sciogliere queste commissioni e gruppi di lavoro in qualsiasi momento. Essa emette i propri regolamenti a tal fine.
Art. 7 Amministratore delegato
Il Consiglio di amministrazione può delegare i suoi doveri e poteri a un direttore esecutivo nella misura consentita dalla legge. Se il consiglio non ha un direttore esecutivo, il presidente gestisce gli affari del consiglio.
Il direttore esecutivo è eletto dal consiglio di amministrazione e riferisce al consiglio stesso. Partecipa alle assemblee generali e alle riunioni del consiglio di amministrazione a titolo consultivo.
Art. 8 Revisori dei conti
L’assemblea generale può eleggere una persona fisica o giuridica, che non deve essere necessariamente un membro dell’associazione, come revisore dei conti per un mandato di 2 anni. La rielezione è consentita. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. I conti annuali vengono chiusi e viene redatto un inventario al 31 dicembre. Il bilancio annuale è verificato dai revisori dei conti.
I revisori presentano all’Assemblea generale una relazione scritta sulla revisione dei conti annuali e propongono all’Assemblea generale di concedere o rifiutare il discarico al Consiglio di amministrazione e all’Amministratore delegato.
Art. 9 Comitato consultivo
Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato consultivo. Questo serve come organo consultivo del Consiglio di Amministrazione. Il presidente guida anche il comitato consultivo.
I membri del comitato consultivo possono essere persone fisiche o giuridiche, così come comunità giuridiche, che sono vicine a swiss active e/o hanno un interesse nella prosperità dell’associazione.
Art. 10 Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali dei membri, dai proventi delle attività dell’associazione (in particolare le compensazioni finanziarie dei certificatori riconosciuti), dalle entrate del patrimonio dell’associazione, da eventuali donazioni o lasciti e, se del caso, dalle sovvenzioni delle autorità pubbliche.
Art. 11 Responsabilità
Per le passività dell’associazione solo il patrimonio dell’associazione è responsabile. La responsabilità personale dei membri per le responsabilità dell’associazione è esclusa.
Art. 12 Entrata in vigore
Questi statuti nella presente versione riveduta (modifica dell’art. 1, nuovo art. 2a, modifica degli art. 6a, 6c, 12) sono stati approvati dall’assemblea dei membri del 2024 e immediatamente entrati in vigore.