Statuto

Gli statuti rappresentano la legge fondamentale di swiss active. Qui di seguito troverete una panoramica dettagliata degli statuti di swiss active.

Qui potete scaricare gli statuti in italiano.

Sotto il nome di swiss active esiste un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero ZGB con sede a Zurigo.

swiss active lavora per proteggere e promuovere gli interessi comuni dei centri fitness e di altre organizzazioni di esercizio.

swiss active mira a migliorare e garantire la qualità dei fornitori di esercizi per la promozione della salute. swiss active ha anche lo scopo di far conoscere le informazioni rilevanti per l’industria all’utente finale e alle parti correlate.

L’adesione è aperta a tutte le persone giuridiche o società individuali che sono attive nel settore del movimento e della salute.

Le associazioni di categoria, le associazioni professionali o le istituzioni educative che non gestiscono esse stesse un centro fitness o un’organizzazione certificata per altre offerte di esercizi non possono diventare membri dell’associazione. Sono liberi di unirsi al comitato consultivo.

L’associazione ha le seguenti categorie di membri:

  • Catena di centri
  • Centri fitness per membri
  • Fornitori individuali di offerte di attività fisica

Ogni membro è obbligato a contribuire alla realizzazione dello scopo statutario e a sostenere la reputazione dell’associazione.

Ogni membro è obbligato a pagare la quota associativa annuale. L’importo della quota associativa annuale sarà determinato da una risoluzione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio.

A seconda della categoria, possono essere stabilite diverse quote di adesione. La fissazione di quote associative più alte richiede l’approvazione dell’Assemblea Generale.

L’adesione scade quando:

  • Dimissioni
  • Esclusione
  • Morte nel caso delle persone fisiche, perdita della capacità giuridica nel caso delle persone giuridiche

Le dimissioni si effettuano per mezzo di una dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, la quota associativa per l’anno in corso rimane dovuta. L’adesione può essere revocata con un preavviso di sei mesi alla fine dell’anno solare.
L’esclusione può avvenire senza indicarne il motivo. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell’esclusione. Decide infine che esiste una possibilità di appello all’assemblea generale.

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea generale
  • il Consiglio di Amministrazione
  • l’amministratore delegato
  • i revisori dei conti

L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Sarà composto da tutti i membri dell’Associazione e si riunirà fisicamente dopo essere stato convocato dal Consiglio Direttivo o, dopo una decisione del Consiglio Direttivo, si terrà sotto forma di votazione per iscritto o per e-mail. Lo scrutinio è incluso nel concetto dell’assemblea generale.

L’assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro i primi sei mesi dell’anno. L’invito all’Assemblea Generale deve essere fatto almeno 30 giorni prima per iscritto o per e-mail dal Consiglio Direttivo, indicando l’ordine del giorno.

Un’Assemblea Generale Straordinaria sarà convocata per risoluzione del Consiglio, su richiesta di un quinto dei membri o su richiesta dei Revisori dei Conti. L’invito deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.

Le mozioni all’attenzione dell’Assemblea Generale Ordinaria devono essere presentate per iscritto al Presidente con almeno due settimane di anticipo. Nel caso di un’assemblea generale straordinaria, questo periodo è di cinque giorni.

I compiti e le competenze dell’assemblea generale sono:

a) Approvazione del verbale dell’ultima riunione generale
b) la fissazione della quota associativa annuale
c) Elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio e dei Revisori dei conti
d) Accettazione della relazione annuale, dei conti annuali e della relazione dei revisori
e) Decisione sul discarico dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti
f) Trattare le mozioni del consiglio e dei membri
g) decidere sugli affari importanti che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione
h) adottare e modificare gli statuti
i) scioglimento dell’associazione

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o da un presidente nominato dal Consiglio.

Le risoluzioni dell’assemblea generale sono approvate con voto palese. Il voto sarà a scrutinio segreto solo se ciò è espressamente richiesto dalla maggioranza dei membri presenti.

Il voto per delega non è consentito alle persone fisiche. Le persone giuridiche esercitano i loro diritti di voto attraverso un rappresentante autorizzato.
Il membro interessato è escluso dal diritto di voto quando si tratta di una risoluzione sul proprio scarico, su una transazione legale o su una controversia legale tra un membro e l’Associazione.

I diritti di voto dei membri sono calcolati in base al numero di centri fitness gestiti e certificati da questo membro. Per ogni centro fitness che è gestito e certificato, ottengono un voto. Il numero di voti per membro con più centri fitness è determinato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni anno solare. Il Consiglio d’Amministrazione emette a tal fine un regolamento che stabilisce in dettaglio le modalità di determinazione dei voti.
I nuovi membri senza palestre che offrono altri programmi di esercizio hanno un voto ciascuno.

Con riserva dell’articolo 5h qui di seguito, l’Assemblea Generale deciderà sui seguenti affari con una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti:

  • Modifiche agli articoli dell’associazione
  • Fusione con un’associazione simile
  • Scioglimento dell’Associazione (e uso dei proventi della liquidazione)

Le altre risoluzioni dell’Assemblea Generale richiedono la maggioranza semplice dei voti dei membri presenti.

In caso di parità, il presidente esprime il voto decisivo.

Il consiglio di amministrazione (compreso il presidente) è composto da un massimo di 11 membri; se possibile, dovrebbe avere almeno 5 membri. Viene eletto per un mandato di due anni; la rielezione è possibile.

Ad eccezione del Presidente, i membri del Consiglio devono essere essi stessi rappresentanti o funzionari di un membro dell’Associazione. Se un membro del consiglio non soddisfa più questi requisiti, la sua appartenenza al consiglio scade automaticamente e il membro rappresentato dell’associazione ha il diritto di nominare un membro del consiglio sostitutivo di sua scelta.
Se un membro fondatore si dimette dall’associazione, il membro del consiglio del suo rappresentante scade automaticamente e gli altri membri fondatori hanno il diritto di nominare congiuntamente (maggioranza semplice) un membro del consiglio sostitutivo di loro scelta. Il diritto dei membri fondatori a un totale di almeno sei seggi nel Consiglio di amministrazione rimane invariato.

Ad eccezione del Presidente, che è eletto dall’Assemblea Generale, il Consiglio si costituisce da solo. Viene convocato su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio o dei Revisori.

Il consiglio di amministrazione costituisce un quorum se almeno la metà di tutti i membri del consiglio è presente. Le risoluzioni del Consiglio d’Amministrazione sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il presidente può esprimere il voto decisivo. Le risoluzioni circolari richiedono l’unanimità di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’attuazione e dell’esecuzione delle risoluzioni dell’Assemblea Generale. Gestisce l’associazione e prende tutte le misure necessarie per raggiungere lo scopo dell’associazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri che non sono espressamente assegnati ad un altro organo dell’Associazione. Questi sono in particolare:

a) la preparazione e la convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie (anche sotto forma di votazione)
b) la decisione sull’ammissione e l’eventuale esclusione dei membri
c) il controllo del comportamento conforme allo statuto, la redazione di regolamenti e l’amministrazione dei beni dell’associazione
d) i conti
e) l’elezione del direttore esecutivo.

Il comitato esecutivo rappresenta l’associazione all’esterno. I membri del consiglio di amministrazione firmano congiuntamente con un altro membro del consiglio di amministrazione o con l’amministratore delegato. I membri del consiglio non possono essere rappresentati da altri membri del consiglio durante le riunioni del consiglio. A tal fine, è sufficiente una notifica scritta preventiva via e-mail al Presidente.

Il consiglio esecutivo può convocare commissioni e gruppi di lavoro in qualsiasi momento. Il Consiglio Esecutivo ha il diritto di sciogliere queste commissioni e gruppi di lavoro in qualsiasi momento. Essa emette i propri regolamenti a tal fine.

Il Consiglio di amministrazione può delegare i suoi doveri e poteri a un direttore esecutivo nella misura consentita dalla legge. Se il consiglio non ha un direttore esecutivo, il presidente gestisce gli affari del consiglio.

Il direttore esecutivo è eletto dal consiglio di amministrazione e riferisce al consiglio stesso. Partecipa alle assemblee generali e alle riunioni del consiglio di amministrazione a titolo consultivo.

L’assemblea generale può eleggere una persona fisica o giuridica, che non deve essere necessariamente un membro dell’associazione, come revisore dei conti per un mandato di 2 anni. La rielezione è consentita. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. I conti annuali vengono chiusi e viene redatto un inventario al 31 dicembre. Il bilancio annuale è verificato dai revisori dei conti.
I revisori presentano all’Assemblea generale una relazione scritta sulla revisione dei conti annuali e propongono all’Assemblea generale di concedere o rifiutare il discarico al Consiglio di amministrazione e all’Amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato consultivo. Questo serve come organo consultivo del Consiglio di Amministrazione. Il presidente guida anche il comitato consultivo.
I membri del comitato consultivo possono essere persone fisiche o giuridiche, così come comunità giuridiche, che sono vicine a swiss active e/o hanno un interesse nella prosperità dell’associazione.

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali dei membri, dai proventi delle attività dell’associazione (in particolare le compensazioni finanziarie dei certificatori riconosciuti), dalle entrate del patrimonio dell’associazione, da eventuali donazioni o lasciti e, se del caso, dalle sovvenzioni delle autorità pubbliche.

Per le passività dell’associazione solo il patrimonio dell’associazione è responsabile. La responsabilità personale dei membri per le responsabilità dell’associazione è esclusa.

Questo regolamento è stato approvato così come è stato scritto alla riunione dei soci generali del 2020 ed è diventato immediatamente effettivo.